IL SINDACO
Rilevato che nel
territorio cittadino – così come emerge dalle numerose segnalazioni che
pervengono al Corpo di Polizia Municipale, avvengono ripetuti episodi di
schiamazzi o comunque di disturbo alla quiete, in specie nelle ore serali e
notturne, concentrati soprattutto attorno a taluni pubblici esercizi che
risultano di particolare attrattiva;
considerato che
l’ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale nei luoghi pubblici e
privati, si riflette sulla civile convivenza, alterando la sicurezza urbana che,
per definizione, è da considerarsi come tutela di un bene pubblico attraverso
attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile,
per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza
civile e la coesione sociale;
ritenuto viga il
diritto alla quiete, tranquillità e riposo delle persone come condizione
necessaria per il giusto recupero psicofisico giornaliero;
valutato come sia
necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti che determinano
i disagi e le conseguenti proteste delle persone che hanno il diritto di fruire
della loro tranquillità e riposo;
dato atto che gli
interventi in materia, pur nel riconoscimento del diritto alla libera attività
imprenditoriale dei pubblici esercizi intendono richiamare gli stessi
all’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte
dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la
polizia di sicurezza, attivando se del caso le autorità competenti, così come
riconoscimento dalla ormai consolidata giurisprudenza;
visti gli artt. 50,
c. 5 e 54, c. 4 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, così come modificato dalla L.125 del
24.7.08;
visto il Decreto del
Ministro dell’Interno del 5.8.2008;
visto l’art.7 bis del
D.Lgs 18.8.2000 n.267 e la Delibera G.C. n. 80 del 3/02/2010, che stabilisce le
sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle
ordinanze comunali:
ORDINA
Al fine di garantire
che tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalità tali
da rispettare il valore storico/ambientale ed il decoro;
1. Di non arrecare
disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno, come previsto dall’art. 659
c.p.;
2. Che la fruizione
dei luoghi pubblici avvenga nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del
decoro urbano, evitando che lo stazionamento disordinato arrechi intralcio e
pericolo alla circolazione;
3. Di non abbandonare
per strada bottiglie e altri contenitori di vetro lattine, residui di
consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli
esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi
pertinenziali;
4. Ai titolari delle
licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio delle
attività di pubblico spettacolo o di pubblico intrattenimento, ai titolari degli
esercizi pubblici di somministrazione, ai titolari delle licenze di esercizio
per spettacoli o intrattenimenti pubblici ed ai titolari di sale pubbliche per
bigliardi o altri giochi leciti di assicurare che i locali, nei quali si svolge
l’attività, siano strutturati in modo tale da non consentire che suoni e rumori
siano uditi all’esterno tra le ore 22 e la chiusura del locale. Analogamente si
provveda, in caso di disturbi causati dalla diffusione della musica ovvero di
fenomeni di disturbo che, pur non imputabili alla gestione dell’esercizio, siano
riconducibili all’attività stessa;
5. Ai soggetti di cui
al comma 4 è fatto obbligo di vigilare affinché all’esterno dei locali e in
particolare all’uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai
quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché
all’igiene pubblica. A tal fine, potranno somministrare alimenti e bevande solo
se consumati all’interno dei locali o negli spazi di pertinenza debitamente
autorizzati;
6. Ai gestori degli
esercizi di cui al comma 4, entro un’ora dalla chiusura dei medesimi, di
asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri
dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare gli eventuali
contenitori per la raccolta all’interno dell’esercizio.
Nei casi in cui le
violazioni della presente ordinanza non configurino fattispecie già contemplate
da norme penali o amministrative, fermo restando i limiti edittali stabiliti per
le violazioni a ordinanze comunali dall’art. 7 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, la violazione della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa
di € 400 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il
pagamento di detta somma.
Per quanto riguarda,
in particolare, l’inosservanza di quanto disciplinato dal punto 1, gli organi
accertatori procederanno anche alla segnalazione delle relative violazioni alla
competente autorità giudiziaria.
La presente
ordinanza, già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.
Della vigenza del
presente provvedimento sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli
organi di informazione locale e sarà curata la pubblicazione sul sito internet
del Comune di Alessandria.
Il Corpo di Polizia
Municipale di Alessandria e gli altri Corpi di Polizia sono incaricati della
sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento.
Copia del presente
provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Alessandria – Ufficio
Territoriale del Governo, anche per gli aspetti di specifica competenza.
Contro il presente
provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o
in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Piercarlo Fabbio